Iscritti alla Cassa dello Stato
Scuola-Università-Ministeri-Agenzie,
ecc.
Il riscatto
consente di valutare periodi e servizi
non coperti da contribuzione
obbligatoria nell’ambito di una gestione
previdenziale. Il riscatto di questi
periodi è sempre oneroso, ovvero a
pagamento.
A chi si
rivolge
Possono esercitare la facoltà di
riscatto tutti i lavoratori dipendenti;
in caso di morte del dipendente, possono
farlo i superstiti che hanno diritto
alla pensione indiretta.
Come si
ottiene
domanda
di riscatto, diretta
all'Amministrazione di
appartenenza, deve
essere presentata nei
seguenti termini:
-
cessazione per
limiti di età:
almeno due anni
prima del
raggiungimento del
limite di età;
qualora il
dipendente chieda il
trattenimento in
servizio oltre il
suddetto limite, la
domanda si considera
tempestiva se
presentata entro due
anni dall'effettiva
cessazione;
-
qualora la
cessazione dal
servizio abbia luogo
per motivi diversi,
la domanda deve
essere presentata, a
pena di decadenza,
entro 90 giorni
dalla comunicazione
del provvedimento di
cessazione;
-
nel caso di decesso
in servizio del
dipendente,anche se
in corso nella
decadenza di cui al
primo punto,
l'ufficio competente
a liquidare la
pensione interpella,
circa il computo dei
servizi e periodi
suddetti, gli aventi
causa, i quali
possono presentare
domanda entro il
termine perentorio
di novanta giorni
dalla ricezione
dell'invito
dell'ufficio.
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Periodi riscattabili
Sono riscattabili a domanda, con onere
a carico dell’interessato, i seguenti periodi e servizi:
- servizio prestato in qualità di
dipendente statale non di ruolo senza iscrizione
all’Inps;
- durata legale dei corsi
universitari (dal 12 luglio 1997 anche se non
richiesti per il posto ricoperto);
- diploma universitario
(conseguibile con corso non inferiore a due anni e
non superiore a tre);
- diploma di laurea;
- diploma di specializzazione (che
si consegue al termine di un corso non inferiore a
due anni);
- dottorato di ricerca;
- lauree brevi;
- corsi di specializzazione
successivi al diploma di scuola media superiore, il
cui titolo sia stato chiesto per il posto ricoperto;
- periodi di lavoro all’estero che
non siano ricongiungibili o totalizzabili;
- periodi di aspettativa per
seguire il coniuge che presta servizio all’estero;
- periodo
intercorrente tra la decorrenza giuridica e la
decorrenza economica dell'immissione in ruolo (se
scoperto da contributi);
- periodi di iscrizione ad Albi
professionali o pratica richiesti per l’ammissione
in servizio;
- servizio prestato in qualità di
assistente straordinario non incaricato o di
assistente volontario nelle università o negli
istituti di istruzione superiore.
Sono riscattabili
inoltre i seguenti periodi non coperti
da contribuzione obbligatoria ai sensi
del decreto legislativo 564 del 1996:
- i periodi di
assenza facoltativa per maternità al
di fuori del rapporto di lavoro
nella misura massima di cinque anni,
a condizione che il dipendente possa
far valere cinque anni di versamenti
contributivi;
- i periodi
successivi al 31 dicembre 1996 in
cui il rapporto di lavoro si è
interrotto o è stato sospeso in base
a norme di legge o di contratto,
nella misura massima di tre anni;
- i periodi
successivi al 31 dicembre 1996
impiegati nella formazione
professionale, nello studio e nella
ricerca per l’acquisizione di titoli
o competenze professionali richiesti
per l’assunzione o per l’avanzamento
in carriera, se il titolo o
l’attestato sono stati poi
conseguiti (quando previsto). Si è
in attesa di un decreto ministeriale
per l’esatta lista dei corsi di
formazione professionale, dei
periodi di studio o di ricerca
ammessi a riscatto;
- i periodi tra un
rapporto di lavoro e l’altro nel
caso di lavori discontinui,
stagionali o temporanei, successivi
al 31 dicembre 1996;
- i periodi
successivi al 31 dicembre 1996 in
cui non si è prestato servizio per
gli iscritti che svolgono attività
da lavoro dipendente con contratto
di lavoro a tempo parziale.
Sono riscattabili
infine i periodi utili al conseguimento
di titoli di studio riconosciuti in
Italia e rilasciati da un paese membro
dell’Unione europea, se attestano una
formazione necessaria per poter
esercitare una professione nello stato
in questione. |
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