Si definiscono da “riscatto” i contributi che
l'assicurato è tenuto a pagare per farsi riconoscere
nella pensione periodi di lavoro per i
quali, all’epoca dello svolgimento dell'attività, non esisteva l’obbligo dell'assicurazione
(per l'invalidità, vecchiaia e superstiti) oppure
per tutti quei periodi di attività svolta all’estero.
Contributi da riscatto, inoltre, sono anche
quelli che possono essere accreditati con riferimento
a particolari periodi - espressamente
previsti dalla legge - durante i quali non vi è
stata attività lavorativa.
I periodi per i quali attualmente è possibile effettuare
il riscatto per ottenere l’accredito sulla
posizione assicurativa sono i seguenti:
• corso legale di studi universitari, lauree
brevi e titoli equiparati;
• attività lavorativa svolta all’estero;
• lavoro impiegatizio per il quale non esisteva
l’obbligo assicurativo;
• periodi d’assenza facoltativa dal lavoro per
gravidanza e puerperio e periodi di congedo
richiesti per fornire assistenza e curare
familiari inabili;
• congedi della durata massima di due anni
per gravi motivi familiari;
• congedi per formazione e studio;
• lavoro prestato come parasubordinato prima
del 1996.
I contributi da riscatto si collocano temporalmente
nel periodo in cui esiste la cosiddetta
“scopertura assicurativa”, cioè laddove la posizione
del lavoratore presenta un vuoto, proprio
a causa della circostanza che ha impedito
l’accredito di contributi nell’assicurazione
obbligatoria. Ad esempio, se il riscatto si riferisce
agli anni 1990 - 1995 i contributi verranno
accreditati in quel periodo, anche se il
riscatto viene pagato nel 2002.
Il riscatto della Laurea
I lavoratori dipendenti ed autonomi (artigiani,
commercianti,
coltivatori
diretti,
coloni,
ecc.),
i lavoratori iscritti ai fondi speciali e i lavoratori
soggetti a contributo per attività di lavoro
“parasubordinato“ (collaboratori coordinati e
continuativi,
venditori
porta
a
porta
e
liberi
professionisti privi di Cassa di categoria), assicurati
all’INPS, possono coprire con i contributi
- pagando in proprio il relativo costo - il periodo
del corso legale di studi universitari.
• Il riscatto può essere chiesto solo per gli
anni accademici su cui è articolato il corso
legale di laurea (ad esempio: 4 anni per
giurisprudenza, 5 anni per ingegneria ecc.).
Il riscatto può riguardare tutto il periodo
(riscatto totale) o singoli periodi dei corso
di laurea (riscatto parziale).
• A partire dal 12 luglio 1997 (data di entrata
in vigore del decreto di riordino in materia
di riscatto) è data la facoltà di riscattare
due o più corsi di laurea, anche per i titoli
conseguiti anteriormente a questa data.
Non è più richiesta la condizione che tali
titoli siano necessari per “l’ammissione o
la progressione in carriera“. È invece necessario
che gli stessi siano rilasciati da
una qualsiasi università. Sono esclusi dal riscatto
gli anni durante i quali lo studente è
andato fuori corso. Così, ad esempio, se lo
studente si è laureato in scienze politiche
con sei anni di studio, il riscatto è ammesso
solo per i primi quattro anni.
• Sono riscattabili anche i periodi di studio
previsti per conseguire i diplomi di tecnico
di audiometria, fonologopedia e audioprotesi
rilasciati da una scuola universitaria.
• Sono anche riscattabili i periodi dei corsi di
studio universitario a seguito dei quali sono
stati conseguiti i diplomi universitari (di durata
non inferiore a due anni e non superiore
a tre anni); i diplomi di specializzazione e
i dottorati di ricerca successivi alla laurea e
di durata non inferiore a due anni.
Per ottenere il riscatto è necessario:
• aver conseguito il diploma. Infatti la sola
frequenza di corsi universitari che non si sia
conclusa con il rilascio del diploma non dà
diritto alla copertura assicurativa;
• fino al 31 dicembre 2007, aver versato almeno un contributo settimanale alI’INPS in qualunque periodo della vita
assicurativa, anche dopo il conseguimento
della laurea o dei titoli equiparati. Dal 1 gennaio 2008 si puo' chiedere il
riscatto anche prima di iniziare a lavorare.
Studi all’estero
È possibile riscattare anche periodi di studio
compiuti all’estero, purché la laurea conseguita
in altro Paese venga riconosciuta o abbia
comunque valore legale in Italia.
In tal caso il riscatto può essere riconosciuto
per una durata corrispondente all’analogo
periodo di studio previsto in Italia per quella
facoltà o per la durata degli studi compiuti
all’estero, se inferiore.
Il riscatto è autorizzato anche se gli studi sono
stati parzialmente compiuti all’estero e
poi completati, con il conseguimento del titolo
di studio, in Italia.
Sono riscattabili anche le lauree in teologia e
in altre discipline ecclesiastiche, conseguite
presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede.
Esclusioni
Può avvenire che durante il periodo di studi
universitari venga svolta contemporaneamente
un’attività lavorativa.
In questo caso, esistendo già un’assicurazione
da lavoro, il riscatto
non ha più necessità di
essere chiesto.
Tenuto conto di quanto già detto in precedenza,
si elencano tutti i casi in cui non è possibile
ottenere il riscatto :
• Per motivi di studio:
- periodi universitari che non si concludano
con la laurea;
- periodi “fuori corso“.
• Per motivi di assicurazione:
- periodi già coperti da contribuzione all’INPS
o ad altri fondi obbligatori di previdenza
(INPDAP, INPDAI ecc.);
- periodi di laurea già riscattati presso
fondi di previdenza diversi dall’INPS.
Cambio di facoltà
Nel caso in cui l’assicurato, dopo un certo numero
di anni di frequenza, cambi facoltà, ottenendo
l’iscrizione al primo anno o ad un
anno intermedio del nuovo corso, può riscattare
tutti gli anni di studio previsti per la seconda
facoltà. Ad esempio, se dalla facoltà di
medicina (durata del corso 6 anni) si passa a
quella di biologia (4 anni) possono essere riscattati
in totale solo 4 anni.
La domanda
Per ottenere il riscatto, l’interessato deve presentare
domanda all’INPS. Il riscatto può essere
chiesto anche dai familiari superstiti che
hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.
La domanda va presentata utilizzando il modulo “RL1“ al quale va allegata la
dichiarazione rilasciata dall’Università, dal Politecnico,
dall’ISEF che attesti l’avvenuto conseguimento
del diploma e gli anni accademici
durante i quali si è effettivamente svolto il
corso legale di studi.
Il modulo di domanda è disponibile, oltre che
presso le sedi INPS, anche sul sito www.inps.it,
nella sezione “moduli”.
Quando
Il riscatto può essere chiesto in qualsiasi momento
in quanto non esiste un termine entro
il quale la domanda può essere presentata.
È conveniente, però, chiedere il riscatto al più
presto, in quanto, il costo, che è a totale carico
del richiedente, è tanto maggiore quanto
più vicina è la data del pensionamento.
Il riscatto del lavoro all'estero
I lavoratori dipendenti, assicurati all’INPS,
possono riscattare i periodi di lavoro svolto
all’estero, in Paesi che non hanno stipulato
con l’Italia convenzioni in materia di sicurezza
sociale. Il riscatto è possibile anche quando
i periodi sono stati assicurati secondo la
legislazione locale e persino quando hanno
dato luogo alla liquidazione di una pensione
ad esclusivo carico dello stato estero. Il riscatto
può essere chiesto dagli interessati che, all’atto
della presentazione della domanda, risultino
cittadini italiani (anche se durante l’attività
lavorativa svolta all’estero erano in possesso
di una cittadinanza diversa) e dai familiari
superstiti del lavoratore che, alla data
della morte, fosse cittadino italiano.
Sono riscattabili tutti i periodi di lavoro dipendente
svolto all’estero, a condizione che non
risultino già coperti da contribuzione in Italia.
Niente riscatto
Non sono riscattabili i periodi di lavoro svolti
in Paesi legati all’Italia da convenzione in materia
di assicurazioni sociali o appartenenti all’Unione
Europea o allo Spazio Economico
Europeo (SEE) in quanto essi sono già automaticamente
riconosciuti ai fini della pensione
italiana in base al cosiddetto principio della
“totalizzazione“.
I Paesi della UE sono i seguenti: Belgio, Danimarca,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito,
Spagna, Austria, Finlandia, Svezia e, dal 1°
maggio 2004, Repubblica Ceca, Estonia, Cipro,
Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,
Slovenia e Repubblica Slovacca. Dal 1°
giugno 2002, a seguito dell’entrata in vigore
dell’accordo sulla libera circolazione delle
persone tra Unione Europea e Confederazione
svizzera, le precedenti convenzioni tra Italia
e Svizzera sono sostituite dai Regolamenti
comunitari e, quindi, viene applicato il principio
della totalizzazione.
l Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE)
sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia. l Paesi
convenzionati con l’Italia sono i seguenti: Argentina,
Australia, Brasile, Canada, Capo Verde,
Jersey e Isole del Canale, Isola di Man,
Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Repubblica
Federale di Jugoslavia, Principato di
Monaco, Stati Uniti d’America, Repubblica di
San Marino, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.
È comunque possibile il riscatto dei periodi di
lavoro svolti in questi Paesi qualora risultino
scoperti di assicurazione o contribuzione.
Esclusioni
Restano esclusi dal riscatto anche i periodi di
lavoro svolti negli stati del territorio libico e
nelle ex colonie italiane (Tripolitania, Cirenaica,
Eritrea, Somalia, Etiopia), all’incirca negli
anni che vanno dal 1928 al 1960, in quanto,
essendo in vigore la legislazione italiana, tali
territori non potevano essere considerati
stati esteri.
La domanda
La domanda di riscatto può essere presentata
all’INPS in qualsiasi momento, utilizzando il
modulo R.E.1, al quale va allegato il certificato
di cittadinanza italiana. Quest’ultima certificazione
- se la domanda viene presentata
dal lavoratore - può essere sostituita da una
dichiarazione di responsabilità.
Se il lavoratore risiede all'estero
Nel caso in cui il richiedente risieda all’estero
può inviare la domanda di riscatto alla sede
INPS presso la quale ha già una posizione assicurativa.
Nel caso in cui non abbia una posizione
assicurativa presso l’INPS, l’interessato
può inoltrare domanda presso una qualunque
sede dell’Istituto.
Alla domanda vanno, inoltre, allegati:
• tutti i documenti originali (o in copia autentica)
di “data certa“, idonei a provare l’esistenza
del rapporto di lavoro da riscattare
(e possibilmente la durata di tale rapporto);
•
l’importo della retribuzione percepita (lettere
di
assunzione
o
di
licenziamento,
•
buste
paga dell’epoca, libretti di
lavoro,
contratti
di
ingaggio
ecc.). Sono valide anche le dichiarazioni
delle autorità consolari italiane
o delle pubbliche amministrazioni straniere
che controllino l’immigrazione. Quanto alla
prova della durata del rapporto di lavoro,
sono ammesse anche le prove testimoniali
giurate e le dichiarazioni di responsabilità
sottoscritte dal datore di lavoro;
• le dichiarazioni dei datori di lavoro, anche
se rese “ora per allora“, purché convalidate
dall’autorità consolare italiana e accompagnate
da documenti “di data certa“ attestanti
le date di espatrio e rimpatrio del
lavoratore.
In ogni caso, tutti i documenti allegati alla domanda
di riscatto, se redatti in lingua straniera,
devono essere accompagnati dalla relativa
traduzione in italiano (convalidata dall’autorità
diplomatica straniera o da traduttori italiani
regolarmente autorizzati).
Gravidanza, puerperio e assistenza ai disabili
Sono riscattabili i periodi di assenza facoltativa
per gravidanza e puerperio, intervenuti
fuori del rapporto di lavoro e i periodi di congedo
dal lavoro richiesti per prestare assistenza
o curare familiari inabili (in misura non
inferiore all’80%). Il riscatto è posto a totale
carico del richiedente e il relativo onere viene
calcolato con le stesse regole in vigore per gli
altri tipi di riscatto.
Requisiti
Il richiedente alla data di presentazione della
domanda di riscatto, deve risultare in possesso
di almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria
versata in rapporto ad una effettiva attività
lavorativa qualora il periodo da riscattare
sia scoperto da assicurazione.
Il riscatto si ottiene su domanda dell’interessato
e per un periodo non superiore a sei mesi
per ogni maternità e nel limite massimo di
cinque anni. La Legge di riordino della maternità
(n. 53/2000) ha modificato la durata
complessiva dell’astensione facoltativa, fissando
termini più ampi. Per alcuni periodi -astensione facoltativa oltre i sei
mesi e
fra
il
terzo
e
l’ottavo
anno
di
vita
del
bambino;
i
periodi di riposo
per allattamento e
i
periodi
di
assenza
per
malattia
del
bambino
di
età
compresa tra il terzo e l’ottavo anno - è prevista
la copertura figurativa in base ad un valore
convenzionale annuo, uguale per tutti.
Gli interessati possono integrare il valore figurativo
accreditabile mediante riscatto o versamenti
volontari, legando il valore del contributo
alla retribuzione effettiva per la parte
di essa che supera quella convenzionale.
Il riscatto di tali periodi di assenza dal lavoro
non è cumulabile con il riscatto del corso legale
di laurea. Questo significa che se l’interessato
ha beneficiato di cinque anni di riscatto
per la laurea non può fruire di altri cinque
anni per la maternità o assistenza ai disabili.
Ma se ha riscattato meno di cinque anni
può chiedere un riscatto parziale fino a raggiungere
i cinque anni.
Congedi per cause particolari e per la formazione
Motivi di famiglia
I lavoratori possono assentarsi dal lavoro per
gravi e documentati motivi di famiglia purchè
tali periodi non siano superiori a due (continuativi
o frazionati).
Condizioni
Il lavoratore durante il periodo di congedo
non può svolgere attività lavorativa e non ha
diritto alla retribuzione. Non è prevista la copertura
figurativa, ma può essere chiesto il riscatto
o l’autorizzazione alla prosecuzione
volontaria.
Formazione
La legge 53/2000 ha stabilito che i lavoratori
in possesso di un’anzianità di servizio presso
la stessa azienda (pubblica o privata) di almeno
5 anni, possano fruire di un periodo di
congedo per formazione, continuativo o frazionato.
Condizioni
L’attività lavorativa può essere sospesa per un
massimo di undici mesi nell’arco della vita lavorativa.
Durante il congedo, il lavoratore
conserva il posto ma non ha diritto ad alcuna
retribuzione.
Il congedo per formazione può essere chiesto:
• per il completamento della scuola dell’obbligo;
• per conseguire un titolo di studio di secondo
grado;
• per conseguire un diploma universitario o
di laurea;
• per partecipare ad attività formative.
Il congedo per formazione, non essendo retribuito
né coperto da contribuzione figurativa,
può essere riscattato ai fini pensionistici e
previdenziali.
Interruzioni o sospensioni
Il lavoratore può interrompere o sospendere
l’attività lavorativa quando lo prevede una
specifica disposizione di legge o contrattuale.
Per questi periodi, con decorrenza successiva
al 1996, può essere chiesto il riscatto per la
durata massima di tre anni. In alternativa, i lavoratori
interessati possono chiedere di essere
autorizzati alla prosecuzione volontaria.
Lavoratori parasubordinati
I lavoratori parasubordinati hanno la facoltà
di riscattare i periodi di lavoro svolti, per collaborazioni
coordinate e continuative, precedenti
l’istituzione della Gestione separata
(Gennaio 1996).
I requisiti:
È possibile riscattare fino ad un massimo di
cinque anni, a condizione che per tali periodi
non risulti alcuna forma di copertura contributiva.
L’onere di riscatto è a completo carico
dell’interessato. Il rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa deve risultare da
documenti di “data certa“.
La domanda
Per ottenere il riscatto l’interessato o i suoi
superstiti possono fare domanda, alla sede
dell’INPS, in qualsiasi momento. I periodi da
riscattare devono essere provati con documenti
di “data certa“. Dichiarazioni, attestazioni
e tutti quei documenti che sono stati redatti
all’epoca dello svolgimento dell’attività
lavorativa, e che possano provare l’esistenza
del rapporto di collaborazione, la durata ed i
compensi percepiti dal richiedente (contratto,
dichiarazione dei redditi ecc.).
È possibile allegare alla domanda di riscatto
anche una dichiarazione resa “ora per allora“,
solo nel caso in cui la stessa sia rilasciata
da pubbliche amministrazioni e sia sottoscritta
da un funzionario responsabile.
Il pagamento
L’importo è calcolato dall’INPS sulla base dei
compensi percepiti nei periodi oggetto del riscatto
e rivalutato applicando la variazione
dell’indice ISTAT. Se non è possibile dimostrare
l’ammontare dei compensi, l’onere di riscatto
viene calcolato in base al reddito minimo
stabilito per i commercianti. L’INPS invia
al domicilio del richiedente la comunicazione
della somma da pagare e un bollettino di conto
corrente postale. L’interessato ha 60 giorni
di tempo, dalla comunicazione, per versare
l’importo stabilito. Il pagamento può essere
effettuato in un’unica soluzione oppure rateizzato
per un massimo di 5 anni (60 rate
mensili di importo uguale).
Se non si paga o si paga in ritardo
• il mancato versamento, nei termini assegnati,
viene considerato come rinuncia alla
domanda e ne comporta la decadenza;
• il tardivo pagamento può essere considerato,
a richiesta, come una nuova domanda
di riscatto.
Quanto costa
Il costo dell’operazione varia in base all’epoca
in cui si collocano gli anni da riscattare.
Se si tratta di periodi precedenti al 1° gennaio
1996, l’onere del riscatto sarà calcolato con il
sistema retributivo che si basa su alcuni fattori
variabili. La base matematica per la determinazione
del costo del riscatto è costituita
da particolari tabelle - che tengono conto
di fattori demografici e previdenziali - e dalla
cosiddetta “riserva matematica“. Questa riserva
è formata dalla quantità di denaro necessaria
per coprire l’impegno finanziario che
I’INPS dovrà sostenere per corrispondere la
pensione maggiorata dal riscatto.
Il calcolo viene effettuato con riferimento a
speciali coefficienti di capitalizzazione, rilevabili
da tabelle approvate da vari decreti ministeriali
che tengono conto:
• dell’età del richiedente (più si è avanti negli
anni più si paga);
• del sesso (per le donne, che mediamente
vivono di più degli uomini, il costo dei riscatti
è un po’ più elevato);
• dalla consistenza della posizione assicurativa
e delle retribuzioni (più lunga è l’anzianità
contributiva e più elevata è la retribuzione,
maggiore sarà la pensione che verrà
successivamente liquidata e perciò più “pesante“
il costo del riscatto);
• della durata dei periodi da riscattare. È evidente, pertanto, che ogni riscatto comporta
la determinazione di una specifica “riserva matematica“ e quindi un costo diverso.
Se il periodo è successivo al 1° gennaio 1996,
l’importo verrà determinato col sistema contributivo.
Esso prevede l’applicazione dell’aliquota
contributiva obbligatoria (il 32,70 %
per la generalità dei lavoratori dipendenti) alla
retribuzione lorda e la moltiplicazione del risultato
per il numero degli anni da riscattare.
Se gli anni da riscattare si collocano a cavallo
del 1° gennaio 1996, il calcolo sarà misto: retributivo
per la parte precedente tale data e
contributivo per la parte successiva.
Come si paga
La somma da versare per i periodi riscattati
viene notificata dall’INPS all’interessato, il
quale può pagarla in unica soluzione o in forma
rateale.
In tutti e due i casi l’INPS fornisce i bollettini
di conto corrente postale da utilizzare per i
pagamenti.
• Se viene scelto il pagamento in unica soluzione,
la somma va normalmente versata
entro 60 giorni dalla comunicazione dell’INPS.
Il mancato pagamento dell’importo
viene considerato come rinuncia alla domanda,
per cui l’INPS non procede più al riscatto
dei periodi richiesti. Il tardivo pagamento
può essere considerato, invece, come
nuova domanda di riscatto. In questo caso,
però, l’importo dovuto dovrà essere ricalcolato
sulla base della diversa età e anzianità
contributiva.
• Se viene scelta la forma rateale, il pagamento
può essere dilazionato in un massimo
di 120 rate mensili (10 anni) senza interessi. (fino al 31 dicembre 2007 poteva
essere dilazionato in 60 mesi e con l'applicazione del tasso di interesse legale
del 2,5%.
Se non si paga o si paga in ritardo:
• il mancato versamento della prima rata è
considerato come rinuncia alla domanda;
• il tardivo versamento della prima rata può
essere considerato come nuova domanda.
È indispensabile versare anche le successive
rate con regolarità, rispettando le scadenze
riportate sui moduli di pagamento.
Se l’interessato chiede la pensione quando
ancora non ha finito di pagare le rate, le
somme ancora dovute debbono essere versate
tutte insieme.
Se il riscatto viene chiesto da persona già in
pensione non è possibile ottenere il pagamento
rateale in quanto il riscatto comporta un incremento
immediato della pensione: in questo
caso si paga l’intera somma entro 60 giorni.
Il fisco riduce la spesa
L’onere del riscatto è a totale carico del richiedente
ed è comunque deducibile dal reddito
complessivo ai fini fiscali. Questa agevolazione
è comunque una riduzione dei costi. Se non si e' iniziato a lavorare, si puo'
detrarre il 19% del costo del riscatto dalle tasse (irpef) della persona di cui
si e' fiscalmente a carico.
Rinuncia
L’interessato può rinunciare alla domanda di
riscatto quando dopo averla presentata, per
qualsiasi motivo, anche di ordine economico,
ritenga di non dar più corso alla richiesta.
In questo caso se l’INPS non ha ancora inviato
la lettera di accoglimento è opportuno che
l’interessato comunichi agli uffici l’intenzione
di rinunciare.
Se invece l’interessato ha già ricevuto la lettera
di accoglimento basta non pagare la
somma in essa indicata per manifestare la volontà
di rinuncia.
Se, successivamente, l’interessato cambia
idea la domanda può essere ripresentata. Ma
è chiaro che in questo caso la somma da pagare
sarà sicuramente maggiore di quella calcolata
in precedenza. Ciò in quanto, alla data
della nuova domanda, sono variati gli elementi
(età, retribuzione ecc.) presi a base per
il calcolo del riscatto.
Ricorso
Nel caso in cui la domanda di riscatto venga
respinta, l’interessato può presentare
ricorso all’INPS.
Il ricorso deve essere indirizzato, in carta libera,
al Comitato fondo pensioni lavoratori dipendenti
dell’INPS, entro 90 giorni dalla data
di ricezione della lettera con la quale si comunica
che la domanda è stata respinta. Il ricorso
può essere:
• presentato agli sportelli della Sede dell’INPS
che ha respinto la domanda;
• inviato alla Sede dell’INPS per posta, con
raccomandata con ricevuta di ritorno;
• presentato all’INPS tramite uno degli Enti
di Patronato riconosciuti dalla legge.
Se il ricorso riguarda il mancato accoglimento
della domanda di riscatto del corso legale di
laurea, il ricorso va indirizzato:
• al Comitato del fondo pensioni lavoratori
dipendenti, se l’interessato è lavoratore dipendente;
• al Comitato amministratore dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli artigiani
e commercianti, se il richiedente è artigiano
o commerciante;
• al Comitato amministratore della gestione
dei contributi e delle prestazioni previdenziali
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
se il lavoratore è coltivatore diretto, colono
o mezzadro;
• al Comitato amministratore della “gestione
separata“, se il ricorrente è un lavoratore
parasubordinato o un libero professionista
iscritto a tale gestione.
Documenti
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti
utili dall’interessato per far modificare
la decisione negativa degli uffici.
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